Esecutività Sentenza N. 05750/2009 Reg. Sen.

Riguardo l’esecutività della sentenza n. 5750/09 del TAR del Lazio, INAIL persegue nell’interpretazione restrittiva. Ma sono necessari dei chiarimenti sulla questione.

 

I lavoratori aventi diritto sono tutti quelli che hanno prestato la loro attività nei siti oggetto di atto d’indennizzo. Non ci sono limitazioni per quanto riguarda la mansione svolta.

Questi devono depositare la domanda di prolungamento o riesame, per ottenere il certificato di esposizione all’amianto, previsto dall’ex art. 13 comma 7 L. 257/92. Grazie a questo è possibile vedere riconosciuta l’origine professionale della propria malattia e ottenere i benefici previsti per le vittime di patologie asbesto correlate.

 

Si riceve, in questo modo, l’accredito delle maggiorazioni contributive con il coefficiente 1,5. Questo aumento è utile alla vittima per maturare anticipatamente il diritto a pensione, per un periodo pari al 50 % di quello di esposizione. In caso la persona sia già in pensione, la maggiorazione permette invece di rivalutare la prestazione pensionistica in godimento.

 

L’INAIL ha inserito le malattie da amianto di origine professionale in 3 Liste. Solo le patologie inserite nella Lista I presuppongono che l’origine lavorativa sia di “elevata probabilità”. Essendoci la presunzione legale di origine, l’INAIL dovrà fornire alle vittime l’indennizzo del danno biologico ed erogare la rendita INAIL.

In questo caso è sufficiente la prova della presenza dell’asbesto nell’ambiente lavorativo per ottenere il riconoscimento delle prestazioni previdenziali, senza dover superare alcune valore limite o alcuna soglia.

Mentre le malattie inserite nella Lista II e nella Lista III non c’è la presunzione legale d’origine. Sarà quindi la vittima di amianto a dover dimostrare il nesso causale.

 

In caso in cui alla vittima venga negata la domanda, gli aventi diritto devono procedere immediatamente con ricorso alla Magistratura del Lavoro. Saranno chiamati in causa l’ente titolare della loro posizione previdenziale, per esempio INPS e INPDAP, e l’INAIL. Quest’ultimo dovrà rispondere anche a titolo di risarcimento danni.

 

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