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Risarcimento danni - Responsabilità civile

La "lex Aquilia" la cui nascita risale intorno all'anno 286 a.C., per la prima volta
introduce l'obbligo del risarcimento dei danni cagionati a terzi, prescindendo da un pre-esistente rapporto contrattuale tra le parti.

L'art. 2043 del Codice Civile, trova le sue radici proprio dalla tradizione giuridica romanista, "Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno"

Di regola, quindi nel fatto illecito si individuano due elementi, uno soggettivo, che consiste  nella volontarietà o meno dell'azione (o condotta), e uno oggettivo, che si basa su un comportamento ingiusto, un evento dannoso ed un nesso di causalità.

Si definisce "Comportamento ingiusto": l'azione illecita, ovvero contraria alle norme imperative; la quale cagionando un danno ad altri, pone a carico di chi l'ha compiuta  un'obbligazione di risarcimento secondo il principio del "neminem laeder"

Si definisce "Evento dannoso": il pregiudizio subito da un soggetto diverso rispetto a colui che ha tenuto la condotta illecita, obbligandosi a risarcire il danneggiato.

La legge risarcisce sia il danno economico, ovvero il danno emergente o il lucro cessante; e il danno non economico. La giurisprudenza più attenta ha incluso in questa ultima categoria anche il danno biologico e il danno esistenziale, come lesione dell'integrità psico-fisica e delle abitudini di vita della persona che ha subìto l'evento;

Si definisce "Nesso di Causalità: L'unione della  causa all'effetto,  nel senso che,
il danno deve essere causa diretta ed immediata dell'azione (ad eccezione della forza maggiore, caso fortuito e fatto altrui).


Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

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