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Diritto di famiglia: la tutela legale

Il diritto di famiglia è il complesso delle norme che regola la famiglia. L'Avv. Ezio Bonanni, e quindi il suo studio legale, è specializzato nella tutela della famiglia e dei minori, a maggior ragione quando uno dei familiari è colpito da infortunio o malattia professionale. In particolare le malattie professionali asbesto correlate. Infatti è molto importante la tutela legale della famiglia quando quest'ultima è colpita da una malattia, e peggio ancora da un lutto. 

 

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Il diritto di famiglia, cos'è e in che cosa consiste

Nel diritto la famiglia è il nucleo primordiale di qualsiasi società, tutelata dal codice civile (codice civile diritto di famiglia) come centro di formazione dell'individuo. L'originaria impostazione del diritto di famiglia codice civile del 1942 ha subito una totale riscrittura per effetto della L. 151 del 1975, che costituisce il c.d. 'nuovo diritto di famiglia'. 

In questo modo, riguardo il rapporto tra diritto e famiglia, già a metà degli anni '70, le più odiose discriminazioni in danno delle donne sono venute a cadere, in modo coerente con la costituzione repubblicana e sostituendo il vecchio diritto di famiglia. Infatti l'art. 29 Cost. definisce la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, senza però discriminare le c.d. coppie di fatto.

Questo problema si è posto con particolare riferimento ai figli nati da questa unione, un tempo definiti c.d. illegittimi, ora invece figli naturali. In questo modo è venuta a cadere l'odiosa discriminazione in danno dei  figli nati fuori dal matrimonio.

In più, l'impianto del codice aveva subito una sostanziale riforma del diritto di famiglia per effetto della L. 898/1970, con la quale era caduto il dogma giuridico dell'indissolubilità del matrimonio. Infatti, in questo modo, è stata stabilita la possibilità di sciogliere il vincolo matrimoniale, e ne sono risultati disciplinati i rapporti economici e patrimoniali, ma anche personali.

In particolare, sono stati regolati i rapporti tra gli ex coniugi e i figli, e di questi ultimi con i genitori. In questi contesti la funzione dell'avvocato è molto delicata. Quindi lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre una consulenza di elevato standard per tutti coloro che ne fanno richiesta.

 

La separazione legale, il divorzio e l'evoluzione delle norme

La riforma del 1975 ha modificato per la famiglia diritto. Dal matrimonio, alla sua invalidità, ai rapporti personali e patrimoniali tra coniugi, alla loro separazione, dalla potestà dei genitori, che diviene "responsabilità genitoriale", alle successioni.

In particolare, con la separazione legale i coniugi sospendono gli effetti del vincolo matrimoniale, nell'attesa o di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio, senza porvi fine. Prima della L. 151/1975 la separazione poteva essere richiesta solo di fronte ad una violazione dei doveri matrimoniali, ovvero per colpa o dolo di uno dei due coniugi. Orbene, la riforma del 1975 ha il pregio di aver abbandonato tale presupposto rendendo possibile chiedere la separazione anche al medesimo coniuge che abbia provocato il venir meno della convivenza. Resta tuttavia possibile richiedere l'addebito della separazione al coniuge che abbia violato i doveri legati al matrimonio (diritto di famiglia matrimonio).

Inoltre, con la riforma diritto di famiglia 1975, la separazione legale, consensuale o giudiziale che sia, viene concepita tra i presupposti per la richiesta di divorzio.

Il divorzio, regolato dalla L. 898/1970, appunto, comporta lo scioglimento del vincolo matrimoniale con la cessazione degli effetti civili dello stesso, sia personali che, per quanto qui interessa, patrimoniali.

Sempre secondo il nuovo diritto di famiglia 1975 la cessazione del matrimonio produce effetti dal momento della sentenza di divorzio, senza che essa determini il venir meno dei rapporti stabiliti durante il vincolo matrimoniale. 

Occorre precisare, per quanto riguarda riforma del diritto di famiglia 1975, che la legge, qualora il coniuge sia beneficiario di un assegno di mantenimento e non sia passato a nuove nozze, riconosce a questo il diritto al 40% della liquidazione di fine rapporto da lavoro dipendente maturata durante il periodo del matrimonio. Inoltre, in caso di morte del coniuge obbligato, il coniuge beneficiario che non si sia risposato ha diritto alla pensione di reversibilità, totalmente o parzialmente. 

Salvo tali aspetti, dallo scioglimento del matrimonio discende, comunque, la perdita di qualsivoglia diritto ereditario in capo ai coniugi.

 

Il nuovo diritto di famiglia, L. 151 del 1975

Il diritto della famiglia prima dell'introduzione della riforma del 2015, il completamento della richiesta di divorzio o separazione richiedeva minimo tre anni. Dopo l'introduzione della Legge 6 maggio 2015, n. 55, i termini sono stati  notevolmente ridotti.

La norma del diritto di famiglia ha permesso così di avere dei tempi di attesa per concludere la procedura, pari a dodici mesi in caso di separazione personale e di sei mesi in caso di separazione consensuale.

Diritto di famiglia e matrimonio: un'altra novità introdotta con la legge sul diritto di famiglia 55/2015 (legge diritto di famiglia) è la differenziazione tra separazione giudiziale separazione consensuale.

Nel primo caso si presuppone che i coniugi si siano rivolti ad un Giudice essendo già in una situazione di conflitto per trovare un comune accordo.

Nel secondo caso invece si presuppone che i coniugi abbiamo deciso di separarsi di comune accordo.

Articoli 570 e 570 bis c.p.

Come riportano le nozioni di diritto di famiglia, l'articolo 570 c.p. prevede una multa fino a 1032 euro e la reclusione fino ad un anno di carcere per chiunque si sottragga agli obblighi di responsabilità di coniuge e soprattutto di genitore.

Ciò è indicativo, in quanto la controversia sulla validità del vincolo matrimoniale non rappresenta una questione pregiudiziale rispetto al delitto. Dunque si può affermare che ciascun coniuge è tenuto alle obbligazioni assunte con il matrimonio sino alla sentenza definitiva di divorzio. Mentre per diritto di famiglia separazione fa venir meno alcuni obblighi morali, uno su tutti, quello della convivenza, sul coniuge divorziato non grava alcun obbligo morale o materiale, salvo l'eventuale obbligo civile dell'assegno divorzile.

L'art. 570-bis c.p. inerisce, invece, gli obblighi marcatamente economici. Infatti, risponde di tale reato il coniuge che si sottragga agli obblighi economici e contributivi stabiliti dal giudice in caso di scioglimento, nullità o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

In merito ai figli, l'obbligo di mantenimento consiste nel fornire loro quanto necessario per lo sviluppo psicofisico coerentemente con l'art. 147 c.c.. 

 

Esposizione, danni da amianto e tutela della famiglia

In un assetto legislativo e culturale di famiglia, come quello sin qui brevemente descritto, gli agenti inquinanti sono destinati ad avere un impatto assai rilevante.

Lo studio legale Bonanni, e in particolare il suo titolare, Avv. Ezio Bonanni, hanno assunto una particolare specializzazione nella tutela dell'ambiente e della salute. Questi beni primari dell'individuo sono lesi dall'utilizzo di sostanze inquinanti, e in particolare di quelle cancerogene. In questo modo sono inficiati i diritti fondamentali della persona, tra i quali il diritto alla salute, sopra tutti, perché è il più importante, anche se la nostra Repubblica si fonda sul lavoro. 

Pur dibattendo sulla sussistenza o meno del diritto alla vita, e fermi tutti gli altri diritti, non vi è dubbio che l'esposizione ad amianto lede la famiglia e il diritto ad essa.

L'esposizione in ambito familiare è il risultato di molti casi di malattie asbesto correlate, sia tra i figli che tra coniugi. In particolare, del mesotelioma, poichè questa neoplasia asbesto correlata può insorgere anche con esposizione a fibre di asbesto indiretta e di bassa intensità.

La problematica è ancor più pregnante rispetto alla malattia del c.d. 'capo famiglia' e in ogni caso per motivi di lavoro. In questi casi, a maggior ragione con prole in tenera età, la malattia professionale sconvolge l'intera famiglia. Tutti i familiari devono assistere il malato, subendo, nei casi peggiori, le conseguenze del decesso. E' evidente la portata anche dal punto di vista psicologico. Questo è l'ambito dei cd "Danni Esofamiliari", ossia degli illeciti subiti da un membro del nucleo familiare per fattori esterni allo stesso ovvero ad opera di terzi negligenti, imprudenti o imperiti. Al peggioramento delle condizioni di vita consegue il  cd "danno esistenziale".

In più i congiunti, e a maggior ragione il coniuge e i figli, sono definiti superstiti. Ciò rileva sia per quanto riguarda il riconoscimento della rendita INAIL, sia per quanto riguarda le prestazioni di vittima del dovere. In ogni caso la famiglia è tutelata anche ai fini civilistico risarcitori.

La famiglia e le prestazioni INAIL di reversibilità

L'art. 85 del DPR 1124/65 stabilisce che in caso di malattia professionale sussiste il diritto all'assegno funerario e alla rendita di reversibilità.

In caso di morte del lavoratore, vittima di malattia professionale, i superstiti hanno diritto alla tutela previdenziale INAIL.

Sono superstiti, quindi, beneficiari delle prestazioni INAIL, rispettivamente:

  • Coniuge o parte dell'unione civile superstite, con rendita del 50% della retribuzione annua o convenzionale.
  • Figli, compresi quelli adottivi, affiliati o affidati punto in questo caso la quota parte è del 20%.
  • Orfani di entrambi i genitori, oppure dell'unico genitore naturale, orfani dei genitori divorziato: 40% della rendita.
  • fratelli o sorelle, in assenza di coniuge e figli, nella misura del 20% vicola se conviventi con il defunto.

Quindi i familiari hanno la tutela INAIL, ai sensi dell'art. 38 Cost., che si fonda sul principio di solidarietà. Questo principio prescinde dall'accertamento della responsabilità penale o civile, cumulandosi con il risarcimento dei danni iure proprio. Infatti la rendita di reversibilità non va scomputata dal montante risarcitorio dei danni iure proprio.

Nel caso in cui la malattia che abbia provocato la morte sia asbesto correlata, l'INAIL dovrà erogare anche la prestazione aggiuntiva del Fondo Vittime Amianto. Così anche in caso di mesotelioma di origine ambientale, sarà dovuto l'indennizzo di €10.000,00.

Per le malattie asbesto correlate, sono dovuti anche i c.d. benefici contributivi amianto, ex art. 13 comma 7 della L. 257/92, da aprte dell'INPS.

La famiglia e il risarcimento del danno

Come anticipato, qualora vi sia colpa del datore di lavoro, i familiari della vittima hanno diritto al risarcimento di tutti i danni, biologici, morali e patrimoniali.

Sul punto occorre distinguere tra:

  • danni risarcibili "iure hereditatis" che riguardano la vittima principale e i danni da questo patiti. 
  • danni risarcibili "iure successionis", qualora la lesione all'integrità psicofisica dei familiari della vittima costituisca danno biologico autonomo rispetto a quello del familiare vittima di illecitoIn tale ipotesi, i familiari potranno agire ai fini di ottenere il risarcimento dei danni psicofisici subiti, alla luce delle sofferenze patite nell'assistenza del malato ed, eventualmente, per la morte di quest'ultimo.

Occorre precisare che la risarcibilità iure hereditatis di un danno da perdita della vita è configurabile e trasmissibile nell'ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall'infortunio. Inoltre il danno deve presentarsi sia come danno biologico "terminale" (da invalidità temporanea assoluta) sia come danno morale. In particolare, il danno morale viene definito  anche "catastrofale" per la sofferenza patita da colui che lucidamente sia consapevole della propria futura morte.

Pertanto, il danno non patrimoniale giuridicamente è categoria unitaria, ma può manifestarsi come peggioramento delle condizioni di vita e di relazione o come sofferenza interiore (cd "danno morale").

Dunque, resta possibile attribuire una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, relativamente al pregiudizio reddituale cumulativamente ad una ulteriore somma per il risarcimento di danni che non abbiano base organica, quindi estranee a valutazione medico-legale, rappresentate dalla sofferenza interiore. (Cass. civ. Sez. lavoro, Sent. n° 12041/2020)

A ciò si aggiungano anche tutti i costi e le spese, le sofferenze economiche (danno emergente) e i mancati guadagni (lucro cessante) patiti a causa della morte del familiare.