Il medico reperibile è obbligato a tornare in sede se necessario

Il rifiuto del medico reperibile di adempiere agli obblighi tra i quali il ritorno in sede, costituisce inadempimento. A maggior ragione, nel caso in cui, contestualmente, si verifichi ingravescenza e la morte del paziente, il medico e la stessa struttura ne rispondono. 

Infatti, tale rifiuto sicuramente ostacola, ovvero, ritarda la terapia e quindi è fonte di responsabilità.

Rifiuto del medico reperibile: consulenza legale

L'Avv. Ezio Bonanni sostiene sulla base della giurisprudenza che in caso di violazione dell'obbligo di reperibilità sussiste in capo a struttura e medico l'onere di risarcire l'eventuale danno subito dal paziente.

medico reperibile

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Risarcimento danni violazione obbligo reperibilità

La reperibilità costituisce un obbligo specifico di natura contrattuale per il sanitario. Il suo inadempimento rileva nella conduzione del rapporto di lavoro, ma anche nei confronti del paziente. 

Gli obblighi di esatto adempimento e di prudenzadiligenzaperizia, che rilevano anche nell'obbligazione della casa di cura / struttura ospedaliera, sono violati nel caso in cui il sanitario violi l'obbligo di reperibilità ovvero di essere presente se necessario. 

In caso di danno subito dal paziente, tale comportamento integra malasanità, tanto più se il procedimento terapeutico subisce dei ritardi. Un'evoluzione patologica di tale processo può comportare un concreto danno alla salute del paziente, impedendo o ritardando la guarigione o migliori condizioni di salute.

Il comportamento dei sanitari deve sempre essere professionalmente adeguato alla delicatezza del bene materiale e giuridico più prezioso: la salute. Quindi in questi casi, il paziente può chiedere il risarcimento di tutti i danni. Le norme sono state recentemente modificate con la Legge n. 24/2017.

Cass., VI Sez. Pen., Sent. n. 12376 del 2013

La Corte di Cassazione, VI^ Sezione Penale, con Sentenza n. 12376 del 2013 individua nel rifiuto del medico chirurgo di intervenire, in un caso di urgenza, una negligenza meritevole di condanna penale e conseguente risarcimento del danno. Nel caso concreto, tale rifiuto ha determinato la morte di un ragazzo minorenne.

In particolare, il chirurgo in servizio di reperibilità, contattato da un medico presente in ospedale, deve recarsi subito in reparto per visitare il malato, senza sindacare necessità e urgenza. L'eventuale rifiuto è in grado di integrare la violazione dell'art. 328 co. 1 c.p., che si consuma con la violazione dell'obbligo di recarsi presso la struttura. Inoltre, la responsabilità è totalmente svincolata dall'effettiva ricorrenza della prospettata necessità e urgenza, anche in relazione all'art. 17 C.C.N.L. dei dirigenti medici. 

Le considerazioni della Suprema Corte muovono anche dal presupposto che il servizio di pronta disponibilità predisposto dal DPR 348/1983 è finalizzato all'assicurazione di un'assistenza sanitaria più efficace delle strutture ospedaliere, integrando le disposizioni inerenti il turno di guardia, non sostituendole. Allora, occorre affermare che la reperibilità del sanitario deve essere concreta e permanente. Non solo, da ciò discende che il sollecitato intervento del medico in reparto sia immediato, compatibilmente con i tempi tecnici concordati e prefissati.