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Vittime del dovere: risarcimento e tutela legale

Vittime del dovere: la tutela dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni. Tutela delle vittime per le attività in favore della collettività e le vittime del lavoro. Infatti nel corso delle missioni, anche per esposizione ad amianto, uranio, etc, molti hanno subito danni alla salute. In particolare delle infermità, ed anche la morte, anche per esposizione ad agenti nocivi. Si tratta dei c.d. equiparati alla vittime del dovere. Tra coloro che sono vittime di queste lesioni, il personale civile e militare delle forze armate. In questi casi, l'avv. Ezio Bonanni fornisce consulenze legali e assistenza legale online

Consulenze legali per le vittime

Vittime del dovere

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L'ONA per la tutela delle Vittime del dovere

L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela dei diritti di coloro che rientrano nell'impiego pubblico non privatizzato e che, quindi, debbono procedere con la richiesta di causa di servizio. In questi casi, ove le attività di servizio sono svolte nelle attività proprie dell'art. 1, co. 563, L. 266/05, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere.

Infatti, l'articolo 1, co. 563 della legge 266/05, definisce le vittime del dovere tutti coloro, deceduti o che hanno subito lesioni permanenti per lo svolgimento di particolari attività. Al n. 1, si riporta al "contrasto ad ogni tipo di criminalità". Al n. 2 si specifica: "nello svolgimento di servizi di ordine pubblico". Nel n. 3. alla "vigilanza ad infrastrutture civili e militari". Al n. 4 alle "operazioni di soccorso". Al n. 5 "in attività di tutela della pubblica incolumità". Al n. 6 "a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteri di ostilità”.

Invece, l'art. 1, co. 564 L. 266/05, fa riferimento al caso di vittime del dovere equiparazione. Cioè, al principio della c.d. equiparazione alle vittime del dovere

Infatti, in caso di svolgimento del servizio in particolari condizioni ambientali ed operative eccedenti l’ordinarietà, vi è la fattispecie di equiparazione. Il tutto ai sensi dell’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Le condizioni di esposizioni che rivelano sono quelle a tutti i cancerogeni e agenti tossico nocivi, anche indirette e per contaminazione degli ambienti di servizio:

 

Gli indennizzi per le vittime del dovere

Alle vittime del dovere e agli equiparati a vittime del dovere spettano diverse prestazioni. Dopo che è stata acquisita la prova della causa di servizio, ovvero del nesso causale, si può procedere alla domanda amministrativa di riconoscimento di vittima del dovere. La domanda di riconoscimento di vittima del dovere, può essere depositata insieme a quella di riconoscimento della causa di servizio, sia dopo tale riconoscimento.

Per ottenere il riconoscimento di vittima del dovere, ovvero questo beneficio vittima del dovere, è necessario dimostrare che l'infermità sia dovuta ad una delle attività di cui all'art. 1, co. 563, L. 266/05. Oppure, occorre dimostrare che ci sia stata una condizione di maggior rischio. Ci riferiamo all'art. 1, co. 563, L. 266/05. In particolare, i c.d. equiparati, anche coloro che sono vittime di malattie professionali.

Sul punto, si richiama: Cassazione Civile, Sezione lavoro, n. 4238/2019, Cassazione Civile, Sezione lavoro, n.  e Cass., VI sez. Civ., n. 14018 del 07.07.2020. Sulla base di questa giurisprudenza, è evidente il diritto alle prestazioni di vittima del dovere.

Quindi, tutti coloro che hanno subito danni biologici per esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni tra i quali nanoparticelle e radiazioni per uranio impoverito, radon, etc., hanno diritto a queste ulteriori prestazioni previdenziali.

In questo modo, le vittime hanno diritto alle seguenti prestazioni:  

  • Assistenza psicologica a carico dello Stato;
  • Esenzione dalla spesa sanitaria e farmaceutica, estesa anche ai medicinali di fascia C e anche in favore dei famigliari;
  • Speciale elargizione vittime del dovere;
  • Speciale assegno vitalizio, per l’importo di €1.033,00, con decorrenza dal 02/05/1992. Occorre raggiungere il 25% di invalidità;
  • Assegno mensile vitalizio per l’importo di €500,00, in luogo del minor importo di €258,23, per effetto della equiparazione alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (vitalizio vittime del dovere). Occorre raggiungere il 25% di invalidità;
  • Esenzioni dall’IRPEF delle prestazioni;
  • Diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad altra categoria di soggetti e con preferenza a parità di titoli;
  • Esenzione dall'imposta di bollo per tutti gli atti connessi alla liquidazione dei benefici;
  • Borse di studio esenti da imposizione fiscale;

Graduatoria nazionale per le vittime del Dovere

L'elenco è riportato nella relativa graduatoria nazionale delle vittime del dovere. La graduatoria delle vittime del dovere, è in continuo aggiornamento e consultabile dal sito della Guardia di Finanza. 

Vittime del dovere ed equiparazione a Vittime del Terrorismo

Hanno diritto ad ottenere gli stessi diritti delle c.d. vittime del terrorismo. Si pensi ad un Carabiniere o ad un agente di Polizia ucciso in servizio. Se la pallottola che lo uccide è esplosa da un delinquente comune, è vittima del dovere. In caso contrario, è vittima del terrorismo, ovvero della criminalità organizzata.

In quest'ultimo caso, alcuni importi, risultavano essere superiori come, per esempio, quello delle vittime del dovere assegno vitalizio. Tra i benefici vittime del dovere vi è la necessità di verificare se il soggetto è riuscito a rientrare nella graduatoria vittime del dovere. 

Grazie all'impegno dell'Avv. Ezio Bonanni, queste storture sono state, in parte, sanate da sentenze della Magistratura.

Il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Difesa a risarcire la Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri, in qualità di orfana vittima del dovere. ( Sentenza 2334/2017 del 30.08.2017).

In base all'art. 2 L. 407/1998: "l’importo mensile di €500,00, oltre perequazioni ex lege, e lo speciale assegno vitalizio vittime del dovere, dell’importo di €1.033,00, oltre perequazioni ex lege, a decorrere dal decesso del Sig. Roffeni Tiraferri Giovanni (20.08.2013)".

I risultati dell'Avv. Ezio Bonanni

Dott.ssa Renata Roffeni Tiraferri

Grazie all'assistenza dello studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, è stata ottenuta la parificazione alle vittime del terrorismo. In aggiunta, il riconoscimento secondo il quale, i benefici delle vittime del terrorismo, sono dovuti anche se l'orfano o la vedova non fossero fiscalmente a carico del deceduto. L'Avv. Ezio Bonanni ha sostenuto che non vi può essere discriminazione delle vittime del dovere, rispetto alle vittime del terrorismo. Sono stati promossi diversi giudizi per ottenere le stesse prestazioni riconosciute alle vittime del terrorismo. La Suprema Corte, con le SS.UU., sentenza n. 7761/2017, aveva richiamato il principio di tendenziale equiparazione tra le diverse categorie di vittime. Successivamente con le SS.UU. 22753/2018, questo percorso normativo e giurisprudenziale ha subito un arresto. L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni, hanno quindi rivolto un appello a tutte le forze politiche perché ci sia un intervento normativo che ponga fine al contrasto giurisprudenziale.

Diritti dei familiari vittime del dovere in caso di decesso

Lo studio legale dell'Avv. Bonanni, oltre a comunicare le ultime novità, assiste i famigliari, nel caso in cui il Ministero della Difesa, neghi loro il diritto alle prestazioni. Le prestazioni delle vittime del dovere, vanno infatti riconosciute a tutti i famigliari, anche quelli non fiscalmente a carico della vittima al momento del decesso.

Così, infatti, il Tribunale di Salerno, Sezione lavoro, sentenza n. 2334/2017 (sentenze vittime del dovere), in molti altri Tribunali e Corti territoriali. 

 

Un aspetto ancora controverso per quanto riguarda i diritti degli eredi di vittime del dovere è quello dei figli non a carico fiscale. Recentemente la Corte di Cassazione, nell’ordinanza, Sez. 6 Num. 15224 del 2021, ha chiarito di non aver ancora assunto una posizione a tal proposito.

 

Questa problematica nasce dal fatto che i Ministeri, tra cui il Ministero della Difesa, non riconoscono il diritto ai figli che non erano a carico della vittima del dovere al momento del decesso. Per far valere la loro posizione si avvalgono dell’art. 6 della L. 466/1980 e di SS.UU. 22753/2018. Per questo, in alcuni casi le domande vengono rigettate.

 

L’Avv. Bonanni, però, è riuscito in molte occasioni ha prevalere e a non far applicare l’art.6 della L.466/1980, poiché la legge si riferisce alla sola speciale elargizione. Infatti, la Corte di Appello di Genova, in funzione di Magistratura del lavoro, n. 575/2019, grazie all’azione dell'Avv. Ezio Bonanni, ha ritenuto non applicabile l'art. 6 della L. 466/1980. L’Avvocato Bonanni ritiene anche l’applicazione di SS.UU. 22753/2018 infondata. Infatti essa fa riferimento solo a fratelli e sorelle non a carico.

 

Per questi motivi è importante informare gli orfani delle vittime del dovere non a carico, per far sì che continuino la loro battaglia per vedere riconosciuti i propri diritti.

 

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Ordinanza Sez 6 N 15224 del 2021
Ordinanza Sez.6 N.15224 del 2021.pdf
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Discriminazione degli orfani non a carico fiscale

Gli orfani non a carico fiscale al momento della morte del loro congiunto non potrebbero essere qualificati quali superstiti di vittime del dovere secondo l’art. 6, comma 1, n. 1 della L. 466/1980. Questo è stato ribadito anche recentemente da Cass. Sez. Lav., 11181 del 2022. Questa decisione, però, costituisce una forma di discriminazione nel trattamento tra orfani, che va contro alle tutele del principio di uguaglianza e di pari dignità previste nella Costituzione.

 

L'applicazione dell’art. 6, co.1, n.1, della Legge 466 del 1980 contrasta anche con il diritto comunitario. Perciò un altro strumento di tutela per i superstiti è il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE.

Il Disegno di Legge Corbetta a favore vittime del dovere

Il Senatore Corbetta, nel recepire le istanze delle Associazioni Vittime del Dovere, ha depositato il disegno di legge di equiparazione vittime del dovere alle vittime del terrorismo.

L'art. 1 del disegno di legge Corbetta stabilisce l'equiparazione delle vittime del dovere alle vittime del terrorismo. Gli  orfani non a carico fiscale, al momento del decesso del loro congiunto, hanno così il diritto alle prestazioni di orfano ed equiparazione come vittima del dovere.

Il disegno di legge Corbetta è in esame presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica.

L' Avv. Ezio Bonanni, nel corso della sua audizione in merito al disegno di legge, ha chiesto di sanare le ingiuste discriminazioni in danno vittime del dovere.

 

Risarcimento danni a favore delle vittime del dovere

La vittima del dovere o i suoi famigliari in caso di decesso hanno diritto al risarcimento danni.

A tal fine, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni offre assistenza per:

  • costituirsi parte civile nel processo penale e chiedere la condanna del Ministero, in solido con gli imputati, al risarcimento dei danni da reato. Lesioni colpose in caso di patologia, omicidio colposo in caso di decesso.
  • esercitare l'azione civile con azione presso il TAR, facendo valere la responsabilità contrattuale per violazione dell'obbligo di sicurezza;
  • esercitare l'azione civile con azione presso il Tribunale di Roma, chiedendo la condanna del Ministero responsabile, per i profili di responsabilità extracontrattuale e civile da reato.

I militari possono operare in due sedi: innanzi il TAR, per ottenere il risarcimento danni per responsabilità contrattuale, e innanzi il Giudice civile per il risarcimento per responsabilità extracontrattuale.

(SS.UU. della Corte di Cassazione, n. 95733 del 05.05.2014, equiparazione vittime del dovere 2014, in precedenza SS.UU. 3183/2012, equiparazione vittime del dovere 2012 - sentenze vittime del dovere).

 

Per saperne di più: Danni amianto: risarcimenti, rendite e benefici contributivi

Amianto e riconoscimento di Vittima del dovere

L'amianto è un potente cancerogeno. È, quindi, una di quelle condizioni di rischio più pregnanti con riferimento all'attività di servizio delle Forze Armate. In particolare, della Marina Militare Italiana. Infatti, proprio con riferimento a chi ha svolto servizio imbarcato nella Marina Militare, si è manifestata quella condizione di rischio che ha dato vita all'intervento del Legislatore.

In particolare l'art. 20, L. 183/2010 di equiparazione e di tutela anche dei familiari. Come già precisato, si fa riferimento a 830 casi di mesotelioma nelle Forze Armate. Il numero più elevato di casi di mesotelioma, fino a 570 casi censiti fino al 2015, si è verificato proprio nella Marina Militare Italiana. Per questi motivi, l'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno speso molta della loro attività nella tutela dei diritti delle vittime per lo svolgimento del servizio nelle Forze Armate.

Comprese le c.d. missioni di pace. L'Avv. Ezio Bonanni è presente nelle trasmissioni di ONA TV. In particolare, nel corso della 5° puntata, si è affrontato, oltre al tema dell'amianto, anche quello dell'uranio impoverito. 

Per tali motivi, in tutti i casi di mesotelioma e di altre patologie asbesto correlate, sussiste il diritto al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Infatti, riconosciuta la causa di servizio, sussiste tale diritto. Tra le patologie riconosciute, ricordiamo, oltre ai mesoteliomi, il tumore del polmone, quello della laringe, l'asbestosi, le placche pleuriche e gli ispessimenti pleurici. Questi sono inseriti anche nella lista I dell'INAIL. Poi ci sono tutte le altre patologie.

 

Vittime del dovere e uranio impoverito

L'uranio impoverito è un sottoprodotto del processo di arricchimento dell'uranio. I residui di questo procedimento consistono nell'isotopo 238, che è meno radioattivo. Tra le condizioni di rischio, vi è stato l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito. Questi proiettili provocano nell'esplosione calore che supera i 3.000 gradi. Così, questi proiettili all'uranio impoverito sono in grado di polverizzare anche dei carri armati. Nel tempo, i nostri militari, tra i quali quelli impiegati in missione, hanno subito esposizione a nanoparticelle e a radiazioni. Queste esposizioni hanno provocato danni alla salute. L'ONA e l'Avv. Ezio Bonanni hanno dedicato molta attenzione a questa problematica, ed hanno ottenuto significativi risultati. Anche lo stesso Colonnello Carlo Calcagni, del ruolo d'onore dell'Esercito Italiano, ha subito l'intossicazione di metalli pesanti per via dell'uso di questi proiettili. Successivamente, ha ottenuto il riconoscimento di vittima del dovere. Del tema dell'uranio impoverito si è occupata ONA TV nella quarta puntata dal titolo "Uranio impoverito, la dura battaglia dei militari italiani". Fondamentale il contenuto della Relazione finale della Commissione Parlamentare d'Inchiesta

Vittime del dovere asbesto: prepensionamento

In questi ultimi casi, c'è anche il diritto alle c.d. maggiorazioni contributive per esposizione ad amianto in base all'art. 13, co. 7, L. 257/1992. In più, nei casi in cui non si è raggiunto il pensionamento, si ha diritto anche al riconoscimento, comunque, della pensione amianto. Ciò, soprattutto, sulla base della recente riforma dell'art. 1, co. 250, L. 232/2016, che ha esteso tali tutele a tutti coloro che sono vittime di patologie asbesto correlate. In precedenza, invece, tale diritto era riconosciuto solo a coloro affetti di mesotelioma, tumore del polmone ed asbestosi. 

Marina Militare: equiparati vittime del dovere

Un caso specifico riguarda le vittime di malattie asbesto correlate tra coloro che hanno svolto servizio presso la Marina Militare. In questo caso siamo difronte a equiparazione, sulla base dell'art. 20, L. 183/2010. Siamo difronte quindi a vittime dovere, o meglio a vittime che hanno diritto alla totale equiparazione vittime del dovere

Questo principio è stato riaffermato per la Marina Militare, ed è una novità vittime del dovere. Questo principio si applica a coloro che hanno subito malattie professionali asbesto correlate, per imbarco nelle unità navale della Marina Militare.

Infatti, è stato accertato che nella Marina Militare sono state violate tutte le regole cautelari. I procedimenti Marina II e Marina III sono pendenti presso la Corte di Appello di Venezia.  

Il Tribunale di Padova, nel processo Marina Bis, ha assolto gli imputati (Tribunale di Padova sent. n. 68/2019). La sentenza è stata impugnata dalle parti civili difese dall'avv. Ezio Bonanni. Il Procuratore Generale della Corte di Appello di Venezia, ha impugnato la sentenza assolutoria.

Nel frattempo sono ancora in corso altre indagini per gli altri casi. La Procura della Repubblica di Padova ha ricevuto 1101 casi di vittime amianto nella sola Marina Militare. La Procura della Repubblica aveva chiesto l'archiviazione. Le indagini in seguito alle istanze dell'avv. Ezio Bonanni, sono state ora avocate dalla Procura Generale di Venezia. Nel frattempo, proseguono tutte le azioni civili per ottenere il riconoscimento della qualità di Vittima del dovere, ed il  risarcimento dei danni. 

Aggiornamento Marina Bis: ribaltata la sentenza

Il processo di primo grado di Marina Bis si era concluso con l’assoluzione degli imputati, pronunciata dal Tribunale di Padova. Ma recentemente la Corte di Appello di Venezia ha ribaltato la sentenza di assoluzione, grazie all'azione legale dell'Avv. Bonanni.

La Corte di Appello di Venezia, III^ Sez. Pen., proc. n. 2905/2019 RG CAPP, infatti, ha confermato la sussistenza di un rapporto causale tra l’esposizione patita dai singoli marinai e l’insorgenza della relativa patologia. Perciò ha riconosciuto la responsabilità penale della Marina Militare per la morte di due militari vittime dell’amianto.

Riconoscimento della causa di servizio

La causa di servizio è il riconoscimento della dipendenza dal servizio delle infermità o lesioni fisiche, temporanee o permanenti (compresa la morte), contratte a causa dello stesso. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle Forze di polizia, o la causa di servizio esercito, e altre amministrazioni, che hanno subito infermità, debbono chiederne il riconoscimento. In questo modo possono percepire l'equo indennizzo e la pensione privilegiata comparto sicurezza, per tutte le altre categorie indicate dalla legge. 

Questa disciplina sostituisce quella dell'INAIL. Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti allo  stesso. Ad esempio, l' ambiente, le condizioni di lavoro, l' esposizione a cancerogeni, etc.

È riconosciuta la causa di servizio anche con la concausa. Se il servizio ha concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni, è comunque confermata la causa di servizio. L'ONA assiste le vittime per il riconoscimento di causa di servizio, è possibile ottenere causa di servizio ed equo indennizzo con le relative prestazioni economiche. 

Vittime del dovere: risarcimento danni

Con il riconoscimento dello status di vittima del dovere, sussiste, altresì, il diritto al risarcimento dei danni. Ci riferiamo, innanzitutto, all'integrale ristoro del danno biologico, di quello morale e di quello esistenziale. In più, al risarcimento dei danni patrimoniali. Per questi motivi, l'Avv. Ezio Bonanni ribadisce la necessità di documentare tutti i danni, anche con ulteriori documenti, oltre alla certificazione medica.

In più, sussiste il diritto al risarcimento dei danni subiti dai familiari. Infatti, questi ultimi, oltre ad essere eredi del defunto e, quindi, ad ottenere la liquidazione delle somme da lui maturate, hanno diritto anche al risarcimento dei danni direttamente sofferti.

La liquidazione dei danni è formulata su base equitativa.

Quantificazione dei danni non patrimoniali

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito i criteri per la quantificazione percentuale delle invalidità, anche per le vittime del dovere. Il DPR 181/2009 prevede che lo speciale assegno vitalizio e l’assegno vitalizio mensile siano erogati solo a coloro riconosciuti con un grado di invalidità superiore al 25%.

 

Per stabilire l'entità del danno biologico va considerato anche quello morale. Grazie a esso il pregiudizio va rivalutato dei 2/3 del valore percentuale, nel rispetto di SS.UU. 6215 del 2022. Questo diritto è applicabile anche retroattivamente.

 

"Il D.P.R. n. 181 del 2009 non solo indica i criteri medico-legali per la rivalutazione delle indennità, ma specifica altresì che le valutazioni delle indennità, operate in difformità rispetto ai suoi criteri, possono essere riviste e modificate dalle commissioni sanitarie competenti, su istanza dell’interessato. Ciò significa che i parametri medico-legali di cui al D.P.R. n. 181 del 2009 vanno applicati anche alle domande di rivalutazione presentate a partire dall’entrata in vigore della L. n. 206 del 2004".

Imprescrittibilità della qualità di vittima del dovere

Lo status di vittima del dovere è imprescrittibile, ai sensi dell’art. 2934 c.c., in relazione agli artt. 2 e 38 Cost.

 

Questo è ribadito anche da Cassazione, Sezione Lavoro, 17440/2022: “L’imprescrittibilità della pretesa, che viceversa discende ex se dalla riconosciuta natura di status della condizione di vittima del dovere e non già da una inesistente facoltà dell’amministrazione di attribuirla d’ufficio”.