Comunicato stampa del 2 aprile 2010

Inapplicabilità del regime di decadenza triennale

ex art. 70 D.P.R. n° 639/70:

il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste

recepisce ed applica correttamente

i principi di diritto delle Sezioni Unite

(Sentenza n° 12720/09) e non dispone la decadenza

Inapplicabilità del regime di decadenza triennale

Il Tribunale di Trieste ha accolto la domanda giudiziale di un lavoratore esposto all’amianto al quale l’INPS negava l’accredito contributivo, anche dopo il rilascio del certificato di esposizione da parte dell’INAIL, sul presupposto della presunta decadenza del diritto, ai sensi dell’art. 70, D.P.R. n° 639/70, ed ha stabilito che “la decadenza dell’azione risponde essenzialmente all’esigenza di pervenire ad un sollecito accertamento dei presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda: esigenza che non ricorre quando il diritto sia incontroverso in tutti i suoi presupposti e la lite verta esclusivamente sull’esatto adempimento, come nella fattispecie in esame”, e nel caso trattato dal Giudice triestino “Pertanto, l’INPS va condannato al pagamento a favore del ricorrente dei maggiori ratei maturati dalla data del pensionamento (gennaio 1997), oltre agli interessi legali dal 121 giorno successivo alla domanda amministrativa di riliquidazione della pensione del 06.12.2004 al saldo”. 

Infatti, il Tribunale di Trieste precisa che “la maggiorazione contributiva prevista dall’art. 13, comma 8, Legge n°257/92 incide sulla misura della contribuzione e quindi della prestazione pensionistica, come riconosce lo stesso INPS, se ne ricava che la domanda del ricorrente è diretta ad ottenere il pagamento della prestazione nella misura dovuta e quindi è soggetta solo all’ordinario termine di prescrizione decennale” e che nella stessa Sentenza delle Sezioni Unite 29 maggio 2009, n. 12720, cui aveva fatto riferimento l’INPS, a ben guardare, “la decadenza di cui al D.P.R. n. 39 del 1970, art. 47, - come interpretato dal D.L. 29 marzo 1991, n. 103 art. 6, convertito nella L. 1 giugno 1991, n.166 - non può trovare applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia rivolta ad ottenere non già il riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo l’adeguamento di detta prestazione già riconosciuta in un importo inferiore a quello dovuto, come avviene nei casi in cui l’Istituto previdenziale sia incorso in errori di calcolo o in errate interpretazioni della normativa legale o ne abbia disconosciuto una componente, nei quali casi la pretesa non soggiace ad altro limite che non sia quello della ordinaria prescrizione decennale” (Cassazione civile, sez. un., 29 maggio 2009, n. 12720).
Si tratta di una Sentenza storica, in quanto in più riprese, mentre l’INAIL ritardava con gli accertamenti, l’INPS, decorsi i 3 anni ed i 300 giorni, rifiutava di accreditare i contributi, nonostante successivamente l’ente accertatore (INAIL) avesse comunicato e certificato la qualificata esposizione.
In alcuni casi, come quello di un lavoratore della Provincia di Grosseto, al quale il Tribunale aveva riconosciuto la maggiorazione e la Corte d’Appello di Firenze aveva invece dichiarato l’improcedibilità dell’azione e riformato la Sentenza, questo tipo di eccezione aveva portato alla revoca od al venir meno del diritto a pensione, anche dopo che il rapporto di lavoro fosse stato risolto.
Questa Sentenza, profondamente ingiusta, e sicuramente illegittima, verrà ora sottoposta al vaglio di legittimità della Corte di Cassazione, e successivamente, in caso di accoglimento, si agirà per domandare il risarcimento dei danni, conformemente al mandato che è stato ora affidato a questo studio, che ne ha assunto il patrocinio e difesa, umana e morale, prima che giuridica.


Roma, 02.04.2010

 

Avv. Ezio Bonanni

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Parere on-line avvocato Ezio Bonanni

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