Equo indennizzo: riconoscimento e tutela legale

L’equo indennizzo è un beneficio economico di natura indennitaria volto a risarcire una menomazione dell’integrità fisica causata da un’infermità o una lesione. Il presupposto, però, è che questa sia riconosciuta dipendente da causa di servizio.

 

Inizialmente, secondo l’art. 68 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato (DPR 3/1957 e regolamento di esecuzione DPR 686/1986), potevano richiederlo tutti i dipendenti pubblici. Tuttavia, a seguito dell’art. 6 della legge 201/2011, l'equo indennizzo risulta erogabile nei soli confronti del personale appartenente alle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri), alle Forze di Polizia a ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico.

 

A tutte queste vittime l'Avv. Ezio Bonanni fornisce consulenze legali e assistenza legale online.

Consulenza legale e diritto all’equo indennizzo

assistenza equo indennizzo

Nota: I campi con l'asterisco sono richiesti


Requisiti per il riconoscimento dell’equo indennizzo

L'equo indennizzo è una liquidazione corrisposta una tantum dall’Amministrazione alla vittima che abbia un’invalidità permanente per ragioni di servizio, indipendentemente da responsabilità della Pubblica Amministrazione. Questa prestazione spetta ai superstiti della vittima, in caso di decesso.

 

Per ottenere questo beneficio è indispensabile che l’infermità sia stata giudicata dipendente da causa di servizio. Inoltre l’invalidità deve risultare compresa tra le categorie previste dalle tabelle A e B, allegate al DPR 834/1981. Infine la menomazione deve essersi definitivamente stabilizzata.

Procedura per la richiesta dell’equo indennizzo

La vittima deve presentare l’apposita domanda per ottenere la concessione dell’equo indennizzo. Va inoltrata all'amministrazione presso il quale si è prestato servizio e presuppone necessariamente il precedente riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Al suo interno devono essere precisati la natura dell’infermità, i fatti di servizio che hanno comportato il pregiudizio alla salute e le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al lavoro.

 

Il termine per richiedere il riconoscimento della causa di servizio è sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui l’interessato è venuto a conoscenza dell’infermità. Nel corso di questo procedimento può essere inoltrata anche la domanda per l’equo indennizzo entro:

  • dieci giorni dalla comunicazione, da parte dell’Amministrazione, dell’invio degli atti al Comitato di Verifica per le Cause di Servizio per la richiesta di parere sulla dipendenza;
  • sei mesi dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della causa di servizio.

In caso di decesso, i superstiti della vittima hanno allo stesso modo il termine di sei mesi dalla morte del familiare per richiedere l’equo indennizzo.

 

Infine, qualora la menomazione peggiori, si può avviare la domanda di aggravamento. Essa può avere luogo una sola volta entro cinque anni dalla comunicazione del decreto concessivo.

Calcolo equo indennizzo e cumulabilità

L'equo indennizzo viene stabilito sulla base della gravità della menomazione subita. In generale, dopo la modifica operata dall'articolo 1, co. 210 della legge 266/05, dal 2006, nei casi di lesioni ascritte alla prima categoria o che abbiano determinato il decesso del lavoratore, l'importo dell'equo indennizzo è pari a 2 volte lo stipendio in godimento alla data di presentazione della domanda. Tuttavia dalla cifra di riferimento si devono escludere tutte le altre voci retributive, anche fisse e continuative, come l’assegno ad personam o la tredicesima mensilità. 

 

Invece, nel caso di lesioni inferiori, la misura dell'indennizzo è determinata in una percentuale oscillante tra il 92 e il 3% dell'importo stabilito per la prima categoria. Se la domanda di riconoscimento della causa di servizio è presentata dall’ex dipendente dopo il collocamento in quiescenza, lo stipendio da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell’equo indennizzo è quello spettante al momento della cessazione dal servizio.

 

L’equo indennizzo può essere ridotto in determinati casi, previsti dagli artt.49 e 50 del DPR 686/1957. Per esempio si riduce del:

  • 25% se il dipendente ha superato i 50 anni;
  • 50% se ha più di 60 anni;
  • 50% se il dipendente ottiene contestualmente la pensione privilegiata.

L’età da tenere in considerazione è quella che il dipendente aveva al momento dell’evento dannoso o quando è venuto a conoscenza dell’infermità.

 

La pensione privilegiata può essere anche riconosciuta in seguito all’ottenimento dell’equo indennizzo. In questo caso l’eccedenza è recuperata, in ragione della metà, mediante trattenute mensili del 10% sulla pensione (art. 144 DPR 1092/1973). Il recupero del 50% dell’importo non è, invece, previsto per i superstiti, a seguito del riconoscimento della dipendenza del decesso e della pensione privilegiata indiretta.

 

Infine il beneficio non è cumulabile con altri indennizzi o rendite corrisposte dall’INAIL alla vittima o ai suoi superstiti.

Altre prestazioni e diritti della vittima

Il riconoscimento della causa di servizio dà accesso al riconoscimento della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo. Inoltre la vittima ha diritto ad altre prestazioni assistenziali come:

  • retribuzione integrale per i periodi di malattia fruiti a causa della lesione riconosciuta;
  • esenzione dal ticket sanitario;
  • esenzione dal rispetto delle fasce di reperibilità in occasione delle visite fiscali;
  • preferenza nelle graduatorie dei concorsi pubblici;
  • maggiorazione dell’anzianità di servizio ai fini pensionistici per coloro a cui sia stata riscontrata un’invalidità ascritta a una delle prime quattro categorie della Tabella A (DPR 834/1981);
  • indennità una tantum per patologie di minore entità.

Inoltre gli appartenenti alle Forze Armate che subiscono un infortunio sul lavoro o sviluppano una malattia professionale, dovuta all’esposizioni ad agenti cancerogeni, come l’amianto, possono richiedere il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ciò presuppone ulteriori benefici assistenziali e previdenziali.

orfani vittime dovere- equo indennizzo

L’ONA si occupa da sempre di assistere questa particolare categoria di lavoratori. Ne tutela i diritti e quelli dei propri familiari. In particolare si è battuta, insieme all’Avvocato Bonanni, per difendere gli orfani delle vittime non a carico fiscale, a cui spesso non vengono riconosciuti gli stessi diritti. Si è approfondito questo argomento fortemente dibattuto nel sesto episodio di ONA News “Orfani delle vittime del dovere, dimenticati o discriminati?”.


Infine le vittime e i loro familiari, in caso di decesso, possono ottenere il risarcimento dei danni. Infatti questo beneficio economico non ha carattere né retributivo, né risarcitorio ma puramente indennitario. Perciò la giurisprudenza (Cass., Sez. unite, 900 del 14.12.1999 e Cass., Sez. lavoro, 5160 del 19.04.2000) ritiene tale indennizzo totalmente cumulabile con il risarcimento del danno.