Causa di servizio: riconoscimento e indennizzo

La causa di servizio qualifica le lesioni e infermità e il danno biologico per malattie professionali per servizio nel pubblico impiego non privatizzato. Devono chiedere questo riconoscimento i dipendenti pubblici non assicurari con l'inail, generalmente dipendenti del Ministero della Difesa (Forze Armate) e del comparto sicurezza.

 

Per ottenere il riconoscimento di causa di servizio, si deve dimostrare il nesso causale tra danno biologico oppure la morte, e le attività di servizio. Ottenuto il riconoscimento, la vittima, in caso di morte i suoi familiari, possono chiedere e ottenere la pensione privilegiata causa di servizio, l'equo indennizzo e il risarcimento del danno.

Consulenza legale online causa di servizio

L'Avv. Ezio Bonanni, con il suo studio legale, fornisce consulenza legale on-line per tutti quei dipendenti pubblici vittime di malattia professionale  o di infortuni sul lavoro. Quindi tutti coloro che hanno subito lesioni che ritengono possano essere conseguenza  del servizio  possono chiedere  il parere legale on-line  dell' avvocato Ezio Bonanni.

Causa di servizio

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Causa di servizio: che cos'è e a che cosa serve

Il pubblico impiego non privatizzato è regolato, ancora, dalle precedenti norme, poi riformate con la L. 214/2011. Infatti con la riforma per causa di servizio, salvo rare eccezioni, é stata introdotta la tutela INAIL per tutti i lavoratori, compresi quelli del pubblico impiego. 

Quindi, la categoria dei dipendenti pubblici cui si applica la precedente regolamentazione normativa per il riconoscimento di malattia professionale, è residuale.

 

Quindi la Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito delle deroghe. Cosi per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico”, è stato mantenuto il precedente regime e non l'assicurazione Inail. Dunque per malattia per causa di servizio dipendenti pubblici deve essere, ancora, applicata la precedente normativa di riconoscimento della causa di servizio. I benefici previdenziali sono previsti per gli appartenenti alle Forze Armate e ai corpi ad ordinamento militare, per coloro che fanno parte della Polizia, anche quella penitenziaria e Vigili del Fuoco.

 

Per i dipendenti civili dell'amministrazione pubblica rimane comunque garantita la tutela INAIL assicurata in alcune fattispecie (art. 127, comma 2, del TU. e del DM 10/10/1985).

Causa di servizio tabelle e lista INAIL: differenze

La tematica dei rapporti tra causa di servizio e tutela INAIL è stata affrontata anche nella decima puntata di ONA TV, "Vigili del fuoco e rischio amianto, il caso Marche". Qui è stato evidenziato come i vigili del fuoco siano una delle categorie più a rischio oltre agli infortuni, anche a quello legato all'esposizione a cancerogeni, tra i quali l'amianto.

 

Questi ultimi sono privi della tutela INAIL e per ottenere l'indennizzo debbono attivare la richiesta al fondo assicurativo. Tuttavia in questo modo non possono beneficiare delle principio della presunzione di origine professionale, che ne facilita riconoscimento. Per cui ONA e l'avv. Ezio Bonanni richiedono di poter applicare anche per loro l'onere della prova a carico dell'amministrazione. Il tutto senza abolizione  del sistema delle cause di servizio tabelle per la quantificazione del danno biologico. Sempre con il diritto al riconoscimento dello status di vittime del dovere. 

 

Quindi applicando anche alla causa di servizio le presunzioni delle tabelle INAIL, si renderebbe più agile il riconoscimento dei diritti delle vittime. In altre parole, il fatto stesso inserimento nella lista I dell'INAIL eviterebbe questa discriminazione dei dipendenti pubblici non privatizzati. Secondo l'attuale procedura, presentata la domanda di riconoscimento di causa di servizio, l'onere della prova del nesso causale a carico del dipendente pubblico, senza alcuna presunzione di origine.

Causa di servizio: i titolari del diritto

Quindi, il riconoscimento di causa di servizio, come procedura, deve essere azionata per:  

  • dipendenti delle amministrazioni pubbliche appartenenti alle Forze di polizia; 
  • causa di servizio militari; 
  • pensione privilegiata militari tabella b;
  • pensione privilegiata comparto sicurezza ed ad altre categorie indicate dalla legge. 

In questo modo è previsto il corrispettivo della Pubblica Amministrazione, di quello che nei rapporti di impiego privato è noto come infortunio sul lavoro. Affinché sia riconosciuta la dipendenza da causa di servizio, è necessario che l’infermità o le lesioni derivino da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio (ambiente, condizioni di lavoro, esposizione a cancerogeni). 

 

Quindi è riconosciuta la causa di servizio anche in via concausale, cioè anche se il servizio abbia concorso con altri fattori o circostanze nel far insorgere infermità o lesioni. Con il riconoscimento del rapporto causale è possibile ottenere una causa di servizio ed un equo indennizzo con le relative prestazioni economiche.

Procedura amministrativa riconoscimento causa di servizio

In caso la Pubblica amministrazione non proceda d’ufficio per l’accertamento di dipendenza da causa di servizio, la vittima può farne richiesta autonomamente. Può presentare la domanda amministrativa anche per ottenere l’invalidità di servizio e l’equo indennizzo o la pensione per causa di servizio.

 

La richiesta va presentata presso l’ufficio o il comando presso il quale lavora o presta servizio entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio. Il termine di 6 mesi è valido dall’evento dannoso o da quando ha preso consapevolezza di essere malato delle patologie riconosciute per causa di servizioIn caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson.

 

Nella domanda causa di servizio vanno allegati tutti i documenti medici rilevanti, per dimostrare il nesso causale tra il servizio svolto e lesione subita. Quindi, nell'iter causa di servizio vanno indicati:

  • tipo di infermità o lesione subita;
  • fatti che l’hanno determinata durante lo svolgimento del servizio;
  • conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

Commissione Medica: accertamento della causa di servizio

Oltre la Commissione Medica Ospedaliera, grazie al D.P.R. 461/01, è possibile adire anche la Commissione Medica presso la ASL, comitato di verifica per le cause di servizio. La richiesta deve partire dall' Amministrazione di appartenenza, anche precedentemente competente.

 

Questi organi devono innanzitutto accertare il nesso causale tra l'attività di servizio e la lesione o infermità subita, anche a titolo di concausa. Il rapporto causale o concausale deve dunque essere "efficiente e determinante" (art. 64, D.P.R. 1092/73).

 

L’amministrazione competente inoltra la domanda causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO), che procede visitando la vittima. In seguito, stabilisce l'idoneità al servizio, l'entità della menomazione e l'ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81.

Causa di servizio tabella A e categorie

La Tabella causa di servizio A comprende le infermità per causa di servizio con determinate percentuali, in particolare: 

  • 1° categoria (100-80%);
  • 2° categoria (80-75%);
  • 3° categoria (75-70%);
  • 4° categoria (70-60%);
  • 5° categoria (60-50%);
  • 6° categoria (50-40%);
  • 7° categoria (40-30%);
  • 8° categoria (30-20%).

Questo sistema della tabella A causa di servizio identifica il danno biologico, cioè la lesione all'integrità psicofisica, non sulla base della percentuale bensì su gruppi di percentuali.

Causa di servizio tabella B: grado invalidante dal 20 al 10%

La Tabella causa di servizio B attiene a casi di infermità entro il 20%. Per la tabella B causa di servizio non si applica più la suddivisione in categorie, per cui, è dovuta l'una tantum. In sostanza, la prestazione previdenziale si esaurisce nel versamento unico di una somma di denaro. 

 

Si giunge all’accertamento definitivo, con il parere delle Commissioni Mediche, che deve essere poi confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio. Infine, con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente, è ratificato. Segue, quindi, il provvedimento di liquidazione dell'una tantum.

 

Le prestazioni per causa di servizio che non superano il 20% non sono cumulabili ai fini del riconoscimento delle maggiori prestazioni oltre l'una tantumInoltre, nel caso in cui le menomazioni colpiscano lo stesso organo o funzione, la valutazione complessiva deve essere ascritta all'8° categoria della tabella A.

 

In caso di parere negativo oppure di valutazione medico legale non condivisa, a questo punto è possibile procedere, ancora, in sede amministrativa. In più, rimane impregiudicata la possibilità di adire l'autorità giudiziaria. In questi casi, la giurisdizione è del TAR con riferimento all'equo indennizzo causa di servizio, della Corte dei Conti per la previdenza, del Giudice del Lavoro per il risarcimento del danno biologico.

Domanda di causa di servizio aggravamento

Nell’accertamento della sola concausa, la causa di servizio è riconosciuta anche nel caso di una "predisposizione del dipendente alla patologia". A tal fine è necessario che: 

 

  • senza il fatto di servizio, l'infermità si sarebbe prodotta in forma notevolmente più lieve o diversa;
  • rispetto ad altri fattori (predisposizione, colpa lieve) il fatto di servizio possa essere ritenuto quello, anche quantitativamente, più rilevante;
  • l'evento causale sia direttamente riconducibile al servizio prestato.

In caso di aggravamento della lesione, è possibile presentare domanda aggravamento causa di servizio. In questo caso, 5 anni dal provvedimento, si può chiedere lrevisione dell'equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461).

Equo indennizzo per causa di servizio

Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio ha diritto anche all’equo indennizzo e agli altri benefici. L’equo indennizzo è una prestazione una tantum di entità variabile, corrisposta a seconda della gravità delle patologie causa di servizio. L'importo dell'equo indennizzo è quantificato in base alla malattia per causa di servizio, alle funzioni, al livello retributivo del richiedente, al momento della presentazione della domanda.

 

Per ottenere la liquidazione dell'equo indennizzo è necessario presentare una domanda alla stessa amministrazione. Ciò nel termine di sei mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l'evento dannoso. Quindi è preferibile presentare contestualmente sia la domanda di riconoscimento di causa di servizio che quella di equo indennizzo, con un unico atto. Infatti, in caso di domanda "non tempestiva", si estingue il diritto all'equo indennizzo, anche se è riconosciuta la causa di servizio.

 

Per ottenere la liquidazione causa di servizio equo indennizzo e altri benefici causa di servizio, è necessario dimostrare:

  • nesso con-casuale tra infermità e fatti di servizio;
  • invalidità permanente;
  • menomazione che rientri in una delle categorie delle tabelle causa di servizio di legge.

Se viene riconosciuta la pensione privilegiata, l'equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. Invece l'equo indennizzo é corrisposto per intero, in caso di riconoscimento del solo diritto all'indennità una tantum . 

Pensione privilegiata per causa di servizio

Il dipendente pubblico che, a causa della malattia o della lesione subita, per fatti di servizio, ha subito danno biologico con inabilità assoluto permanente ha diritto alla pensioni privilegiate per causa di serviziLa pensione privilegiata per causa di servizio é erogata in favore della vittima. Invece, in caso di decesso per le stesse infermità delle cause di servizio riconosciute, è costituita in favore dei superstiti.

 

La domanda amministrativa deve essere presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non sono previsti limiti di tempo per chiedere la pensione privilegiata, se si è già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio. 

Pensione di invalidità per causa di servizio

La vittima di causa di servizio ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5%. Se l'invalidità per servizio rientra invece, nelle prime sei o ultime due categorie, stabilite dalla legge, ha diritto all'incremento dell'1,25%. Gli invalidi per servizio, che rientrano nelle prime quattro categorie, possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto. Questo è possibile fino al limite massimo di 5 anni.

 

Per la pensione di invalidità, a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio, è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all'attività lavorativa. Per le pensioni privilegiate, invece, è necessario che l'infermità dipenda dal servizio prestato. Condizione fondamentale è che il servizio sia la causa o concausa preponderante per l'insorgenza della malattia, della lesione o della morte.

Assenze per causa di servizio dipendenti pubblici

In caso di riconoscimento di causa di servizio, la vittima ha diritto ad alcuni benefici come assenze per infortunio o malattia, regolate nei relativi contratti di categoria. 

 

I dipendenti pubblici dei ministeri, mantengono il posto di lavoro, fino alla guarigione clinica completa della malattia per causa di servizio per dipendenti pubblici. I dipendenti pubblici della scuola hanno diritto alla causa di servizio se hanno contratto malattie riconosciute per causa di servizio.

 

I dipendenti pubblici, mantengono il posto di lavoro e percepiscono l’intera retribuzione per un massimo di 36 mesidipendenti degli enti locali, della sanità e degli enti pubblici non economici, conservano il posto e percepiscono l'intera retribuzione. Questa condizione è valida fino a guarigione avvenuta, a patto che questa avvenga entro 36 mesi. 

Causa di servizio e riconoscimento vittime del dovere

Il tema fondamentale del riconoscimento della causa di servizio si lega anche a ulteriori diritti, oltre equo indennizzo e pensione privilegiata. Infatti, nel caso in cui ci sia lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 co. 563 della L. 266/05, sussiste anche il diritto dello status di vittima del dovereIn più, in caso di danni alla salute per esposizione professionale a polveri e fibre di amianto e altri cancerogeni, si concretizzano quelle condizioni di per equiparazione vittime del dovere. Questo riconoscimento presuppone una serie di altri diritti.

 

Sono vittime del dovere coloro che hanno contratto queste infermità di causa di servizio in una delle attività di cui all'articolo 1 comma 563 della legge 266 del 2005. Tra queste ultime le attività di tutela dell'ordine pubblico di Soccorso pubblico. Inoltre, ci sono tutta una serie di altre fattispecie per le quali sussiste il diritto al riconoscimento dello status di equiparato a vittima del dovere. Ciò vale in particolare per coloro che hanno svolto servizio in particolari condizioni ambientali e operative eccedenti l’ordinarietà.

 

Questa fattispecie è regolata dall’art. 1, co. 564, L. 266/2005, e art. 1 del d.p.r. 243/2006. Vale per le vittime di malattie asbesto correlate, per quelle per esposizione a nanoparticelle e radiazioni. Inoltre, rilevano anche le esposizioni alle nanoparticelle e alle radiazioni dovute ai proiettili uranio impoverito (Cassazione, sezione lavoro, n. 4238/2019; Cassazione, sezione lavoro, 20446/2019; Cassazione, sezione lavoro, 14018/2020).

Quali sono i diritti delle vittime del dovere?

Con il riconoscimento della causa di servizio, è dovuto anche il riconoscimento dello status di vittima del dovere, se il danno biologico è legato all'esposizione ad amianto e ad altri cancerogeni. In questo caso, la vittima ha diritto al suo riconoscimento.

 

Si aggiunge anche la liquidazione di una serie di altre prestazioni: speciale elargizione, assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio e altri riconoscimenti.

 

L'Avv. Ezio Bonanni è risciuto a far valere i diritti delle vittime da lui assistite. Infatti ha acquisito la prova di eposizione a una serie di sostanze cancerogene, come amianto, benzene, radon, fumi, radiazioni. In molti casi queste esposizioni si sono verificate in missioni all'estero, come nel caso dei Balcani.

Causa di servizio in caso di decesso

Nel caso in cui per le infermità o malattia professionale segua il decesso della vittima, sono i superstiti a poter esercitare i suoi diritti. Quindi possono chiedere il riconoscimento della causa di servizio ed eventualmente lo status di vittima del dovere.

 

In più, i superstiti potranno subentrare nelle procedure già attivate e chiedere la liquidazione il loro favore di quanto già maturato dal defunto in vita. Il coniuge e i figli hanno diritto prima di tutto alla pensione privilegiata di reversibilità e poi alle risarcimento di tutti i danni. Ci sono sia danni iure hereditario, cioè quelli subiti dal defunto, sia danni iure proprio, cioè quelli diretti alla malattia causa di servizio e morte del loro congiunto.

Riconoscimento per le vittime: il caso Di Vico

Recentemente la famiglia di Leopoldo Di Vico ha finalmente ottenuto giustizia per la perdita del proprio congiunto. Luogotenente dell’Esercito Italiano è deceduto a causa di uncancro correlato all'esposizione ad amianto e uranio impoverito, avvenuta durante le missioni in Albania e Kosovo.

 

Il riconoscimento della causa di servizio e dello status di vittima del dovere sono giunti solo dopo la morte a seguito di un contenzioso giudiziario seguito dall'Avvocato Ezio Bonanni. In seguito è arrivata anche la condanna al risarcimento del danno con la sentenza 567/2023.

Causa di servizio: risarcimento danni

In caso di riconoscimento di causa di servizio si può chiedere il risarcimento del danno. Infatti le prestazioni previdenziali sono solo degli indennizzi. Invece, il dipendente pubblico, che è vittima di malattia professionale o di infortunio, ha diritto al risarcimento dei danni sia patrimoniali sia non patrimoniali. Quindi, anche per i pubblici dipendenti non privatizzati, in caso di infortunio o malattia professionale, sussiste il diritto al risarcimento di tutti i danni. Tra questi ci sono anche il danno differenziale del danno biologico e i pregiudizi morali ed esistenziali

 

Lo studio legale dell'avvocato Ezio Bonanni è sempre disponibile per rendere un parere legale. Con il parere legale, la vittima potrà acquisire tutti gli elementi indispensabili per valutare come tutelare i propri diritti.