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Amianto: leggi & sentenze

L'Avv. Ezio Bonanni, in qualità di esperto sul tema amianto, in questa sezione ha raccolto leggi e sentenze amianto. Questo è lo strumento di approfondimento, indispensabile, per tutti coloro che chiedono la tutela dei diritti, in relazione ad un pregiudizio subito in seguito ad esposizione a questi minerali fibrosi. In questo modo si può poi accedere alla consulenza amianto. In sostanza un parere legale che può essere richiesto nella sezione consulenze.  

Consulenza legale contro l'amianto

In questo modo, lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni, specializzato nella tutela e nell'assistenza dei cittadini e dei lavoratori esposti e vittime dell'amianto e altri cancerogeni. Così da garantire il rispetto del loro diritto a ottenere tutte le prestazioni dovute (risarcimento danni, rendite, pensione immediata, prepensionamento, riconoscimento di Vittima del Dovere, etc.). 

Amianto: leggi & sentenze

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Amianto: gli sviluppi della giurisprudenza

Prima di una più attenta disamina del percorso giurisprudenziale, in materia di amianto, è fondamentale una sintesi e disamina della giurisprudenza. Non solo quella della Suprema Corte, ma anche quella di merito.

In questo modo vi è una presa d'atto di quelle che sono le tendenze della giurisprudenza, con riferimento ai temi fondamentali sul tappeto.

I temi più importanti, trattati dalla giurisprudenza, sono quelli relativi alla più risalente conoscenza del rischio amianto, dell'esigibilità delle misure cautelari, e del nesso causale. Il tutto per i profili di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, diretta e vicaria.

Rischio amianto: conoscenza dall'inizio del '900

Le lavorazioni, dove veniva utilizzato amianto, vennero classificate tra quelle insalubri. Quindi si fece divieto di impiegarvi le donne e i fanciulli (R.D. 442 del 14.06.1909). Tanto è vero che negli anni successivi ci furono una serie di ulteriori norme regolamentari e studi scientifici, che hanno permesso la presa d’atto che le fibre di amianto fossero dannose per la salute umana.

Sulla base delle conoscenze scientifiche, furono adottati i primi regolamenti (art. 17 R.D. 530/1927), e l'asbestosi fu riconosciuta malattia professionale con la L. 455 del 1943.

Ci fu quindi conoscenza e conoscibilità del rischio, ed esigibilità delle misure cautelari e di tutela dell'obbligo della salute ai sensi dell'art. 2087 c.c. Ciò a prescindere dall'entità della soglia, con divieto di esposizione ad amianto (Cassazione, IV sezione penale, 49215/2012).

Così nel resto della giurisprudenza: Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4721/1998. Così ancora: Cass. Sez. IV, n. 43786/2010; Cass. Sez. IV 38991/2010; Cass. civ., Sez. Lavoro, 11 luglio 2011, n. 15159. In sede civilistica: Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1477/2014; Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 18503/2016.

Amianto: malattie asbesto correlate, il nesso causale

Ribaditi i principi della risalente conoscenza del rischio amianto, di sussistenza di regole cautelari, e di loro esigibilità, e di divieto di esposizione, è opportuno rimarcare il principio del nesso causale. Quest'ultimo è il collegamento dell'evento malattia con l'esposizione alle fibre di asbesto. In altri termini l'imputabilità del danno biologico e di tutti gli altri pregiudizi, alle condotte attive e omissive dei titolari delle posizioni di garanzia.

La già richiamata giurisprudenza, è fondamentale per dirimere la questione della configurabilità dell'evento e del nesso causale.

In altri termini, occorre prima di tutto richiamare le leggi scientifiche, in base alle quali, peraltro, è accertato che tutte le esposizioni sono dannose per la salute umana, a prescindere dalla soglia.

Ciò è ribadito nell'ultima monografia IARC in materia di amianto, da cui trova conferma la legge scientifica della dose dipendenza. In altri termini, si tratta della teoria multistadio della cancerogenesi. Su queste basi è dimostrato che tutte le esposizioni sono dannose in proporzione alla loro entità.

Il nesso causale è quindi confermato tutte le volte in cui si riesce a dimostrare l'esposizione ad amianto, a prescindere dalla soglia. Ciò per condotte attive e omissive (art. 40, 2° co., c.p.). Inoltre, sempre in materia di nesso causale, sulla base della dose dipendenza, tutte le esposizioni sono rilevanti, perchè quantomeno anticipano la latenza. In più, accelerano il decorso clinico e aggravano la malattia asbesto correlata. 

Per questi motivi, è confermato l'evento e il nesso causale, con riferimento a tutte le esposizioni, a maggior ragione se lavorative. Questo è molto importante, poichè la vittima è in grado di dimostrare il nesso causale, e di ottenerne il riconoscimento, sia questo ai fini INAIL che risarcitori.

 

Malattie amianto: il diverso standard probatorio

In materia di diritto penale, è molto più rilevante l'onere della prova della certezza dell'evento e del nesso causale oltre ogni ragionevole dubbio. Invece, per quanto riguarda il profilo civilistico, è sufficiente la rilevante probabilità. In altre parole, quel 'più probabile che non' sulla base di SS.UU. 581/2008.

In campo previdenziale, invece, quelle patologie che sono inserite nella Lista I sono assistite dalla presunzione legale di origine. In altre parole, il nesso causale si presume.

Quelle poi della Lista II, sono gravate da un onere della prova meno pregnante.

Corte di Appello di Roma: Siracusa disastro ambientale

Sentenza storia della Corte di Appello di Roma: ribaltato l’incredibile esito del giudizio di primo grado: l’INAIL condannata a costituire la rendita in favore degli eredi di un lavoratore deceduto per mesotelioma. 

 

Il Sig. C.L., siracusano, ha lavorato per anni in Sicilia (Priolo Gargallo), come operaio della ditta Celene, ed è stato esposto ad amianto. Si è poi trasferito a Roma ed anche qui ha lavorato esposto ad amianto (pur svolgendo la mansione di impiegato). 

Il Sig. C.L., ricevuta la diagnosi di mesotelioma, si è rivolto all’Avv. Ezio Bonanni, e all’Osservatorio Nazionale Amianto (Dipartimento tutela e cura del mesotelioma), affrontando con dignità e coraggio la malatti,  era riuscito ad avere un discreto periodo di sopravvivenza (05.09.2014), fino a quando, poi, in data 15.07.2015 è deceduto. 

Nel corso della sua malattia il Sig. C.L. aveva presentato la domanda all’INAIL, che però aveva rigettato la richiesta ed allora l’Osservatorio Nazionale Amianto, con l’Avv. Ezio Bonanni, ha depositato il ricorso presso il Tribunale di Roma che però ha rigettato la richiesta. 

È stato proposto appello dallo stesso Avv. Ezio Bonanni, ed ora, a distanza di un anno la Corte d’Appello di Roma ha emesso una storica sentenza: è stato ribaltato l’esito del giudizio di I grado e l’INAIL è stata condannata a costituire la rendita in favore della vedova, con la precisazione che tutti i casi debbono essere indennizzati.

Dobbiamo osservare che questa sentenza amianto è molto importante, perchè conferma che in caso di mesotelioma, trova applicazione la c.d. presunzione legale di origine. In più ha permesso di confermare il rischio ambientale nel SIN di Siracusa, Priolo, Melilli e Augusta. Ciò è stato oggetto anche della conferenza stampa dal titolo Rischio amianto in Italia, diritti negati alle vittime.

 

Sentenza FIBRONIT- Tribunale Penale di Voghera

Tribunale Penale di Voghera, sentenza Fibronit. 

Condannati dal Tribunale Penale di Voghera alla pena di quattro anni di reclusione Claudio Dal Pozzo, 74 anni, romano e Giovanni Boccini, 74 anni, di Alessandria. Per i due manager, imputati nel processo Fibronit di Broni, che avevano chiesto il rito abbreviato, i PM Francesco De Socio, Giovanni Benelli e Valentina Grosso avevano chiesto sette anni di prigione. Gli altri dirigenti della fabbrica che ha lavorato l'amianto dal 1932 al 1994, Dino Stringa, Lorenzo Mo, Maurizio Modena, Teodoro Manara, Michele Cardinale, Guglielma Capello, Domenico Salvino e Alvaro Galvani, saranno giudicati nel processo dibattimentale iniziato il 23 maggio scorso. 

Il capo di imputazione per tutti è disastro colposo e omicidio colposo plurimo per le morti - sono circa un migliaio le vittime stimate - e le patologie asbesto correlate, tenuto conto delle rispettive funzioni e delle cariche ricoperte nell'ambito delle società Cementifera Italiana Fibronit S.p.A., Finanziaria Fibronit S.p.A., Fibronit S.r.l., Cementifera Fibronit S.p.A., nel periodo compreso tra  il 30 aprile 1969 e il 24 aprile 1993, ricollegate alla lavorazione dell'amianto per la produzione di manufatti in cemento-amianto nello stabilimento di Via Circonvallazione a Broni.

Tutti sono accusati anche, è scritto nell’avviso di garanzia, di aver “omesso di adottare gli accorgimenti e i presidi organizzativi strutturali e igienici imposti dalla normativa di prevenzione specifica e comunque consentiti dalla tecnica disponibile del periodo, necessari per contenere l'esposizione all’amianto”, “con l’aggravante di aver agito nonostante la previsione dell’evento”. 

La sentenza è approdata fino in Cassazione, ed è stata annullata con rinvio.

 

Amianto risarcimento danni

Con riferimento al rischio amianto, è fondamentale affermare il diritto al risarcimento integrale di tutti i danni, al netto delle prestazioni previdenziali INAIL. Per alcune categorie, si applica ancora il procedimento di riconoscimento di causa di servizio e vittima del dovere. L'Avv. Ezio Bonanni ha ottenuto significativi risultati nella tutela di queste vittime. Il principio fondamentale è quello dell'integrale ristoro di tutti i danni. 

Sia che si azioni il principio di responsabilità contrattuale, che extracontrattuale, comunque la vittima ha diritto all'integrale ristoro di tutti i danni (SS.UU. 26972/2018).

Amianto: alcuni documenti importanti

In questa sezione del sito, pubblichiamo alcuni documenti importanti. Innanzitutto quelli relativi ai c.d. benefici amianto per i lavoratori degli atti di indirizzo.

 

Lo studio legale dell'Avv. Ezio Bonanni mette a disposizione il testo completo della circolare INAIL del 15 marzo 2010 in materia di benefici contributivi per esposizione a polveri e fibre di amianto/asbesto. 

Va osservato che l'Avv. Ezio Bonanni ha impugnato questo decreto, per ottenere l'applicazione dei benefici amianto a tutti i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo.

Le tesi dell'Avv. Ezio Bonanni hanno trovato autorevole riscontro nel TAR Lazio, che ha accolto il ricorso e annullato il Decreto Ministeriale e la stessa circolare INAIL:

 

Il testo completo della proposta di legge d'iniziativa del deputato Scilipoti in materia di "Recepimento della Direttiva 2009/148/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30.11.2009 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all'amianto durante il lavoro, pubblicata sulla G.U. dell’Unione Europea del 16.12.2009 ed applicazione dell’art. 32 della Costituzione ai luoghi di lavoro, per la completa bonifica dall'amianto". 

In più, lo stesso On.le Scilipoti ha depositato una serie di interrogazioni parlamentari, in ordine alla non esecuzione della sentenza: 

La Corte di Cassazione conferma la Sentenza di condanna a carico di due imprenditori per patologia asbesto correlata manifestata dopo quaranta anni. 

 

Il datore di lavoro è responsabile della morte per inalazioni di amianto del dipendente anche se la malattia si è manifestata dopo quarantanni dall'esposizione: la Corte di Cassazione, Sezione Penale, con la Sentenza n. 24997 del 21.06.2012, interviene ancora per confermare la condanna a carico di due imprenditori per omicidio colposo in relazione al decesso causato da mesotelioma.

Tutti i rilievi addotti nei ricorsi, che denunciavano un presunto vizio di motivazione, non hanno trovato accoglimento.

La Corte di Cassazione richiama ancora una volta la risalente conoscenza del rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto, e “l’inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute” - che si traduce in concreto pericolo per la salute dei prestatori d’opera (vedi pag. 9 R.D. 14.06.1909 n. 442, in tema di lavori insalubri e la l. 12.04.1943 n. 455, che inserisce l’asbestosi “conosciuta fin dai primi del ‘900” tra le “malattie professionali”), tale da disporre l’obbligo di misure di protezione prima di natura tecnica e poi con l’utilizzo di dispositivi individuali.

Secondo la Suprema Corte, nella valutazione della sussistenza del nesso di causalità, quando la ricerca della legge di copertura debba attingere al sapere scientifico, la funzione strumentale e probatoria (integrativa delle conoscenze giudiziali) di quest’ultimo impone al giudice di valutare dialetticamente le specifiche opinioni degli esperti e di ponderare la scelta ricostruttiva della causalità ancorandola ai concreti elementi scientifici raccolti.

Pertanto, al non aver provveduto a eliminare, o almeno a ridurre, l’esposizione quotidiana al minerale cancerogeno consegue l’assunzione del rischio del tutto prevedibile dell’insorgere di patologie potenzialmente mortali, prime tra le quali l’asbestosi e il mesotelioma.

Anche il rapporto di causalità e di prevedibilità dell’evento medesimo sono stati ritenuti sussistenti, e assume fondamentale rilievo il fatto che l’utilizzo delle misure di protezione, utili per prevenire l’asbestosi, imposte con diverse norme molto risalenti, avrebbe impedito l’insorgenza del mesotelioma: in ciò risiede la sussistenza della colpa dei due condannati e quindi la sussistenza del reato.

Sotto il profilo soggettivo dunque l’evento era prevedibile perché conoscibile tenendo conto delle conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure.

Disegni di Legge della Senatrice Dorina Bianchi

Nel Disegno di Legge n. 3364 - comunicato alla Presidenza il 15 giugno 2012 si ritrovano le disposizioni per il recepimento della direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009. Questo Disegno di Legge si cala sull'obbligo di protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

In più, nello stesso testo erano inserite delle modifiche dell'articolo 47 della L. 326/03. Il punto chiave è quello di evitare la decadenza dai benefici contributivi per esposizione ad amianto. Nel tempo, questa materia è rimasta ancora attuale. Tanto che se ne è discusso nella seconda puntata di ONA TV.

Altre leggi e sentenze possono essere consultate nella sezione Legislazione e giurisprudenza asbesto di questo sito. 

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